Art. 2.

      1. Al termine del periodo minimo di permanenza obbligatoria su posti per il sostegno all'integrazione scolastica, previsto dall'articolo 1, i docenti, con apposita domanda, possono permanere negli stessi posti con diritto ad incentivi.
      2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono indicati con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di apposita contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative ovvero dalla constatazione, da parte del Ministro della pubblica istruzione, della mancanza di accordo delle parti, decorsi tre mesi dalla loro convocazione.